L’Agenzia delle Entrate ha diramato una vera e propria “guida” aggiornata in relazione al Super Bonus 110 %, un rimborso quantificabile in detrazione fiscale per chiunque abbia deciso di effettuare lavori atti a migliorarne l’efficienza energetica, come già spiegato in precedenza.
L’ultima “guida” chiarisce alcuni punti, oltre a prorogare diverse scadenze.
Principali novità
Da segnalare diverse proroghe di molte misure equiparabili al SuperBonus, come recita la gazzetta ufficiale:
- la proroga al 31 dicembre 2021 di Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Recupero del patrimonio edilizio (cd. “Bonus casa”), acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (cd. “Bonus mobili”) e Bonus verde;
- la proroga al 30 giugno 2022 del Superbonus 110%. NB – per gli IACP tale data slitta 31 dicembre 2022.per i condomini
- la proroga al 31 dicembre 2022 per il Superbonus su interventi effettuati in condominio per almeno il 60% entro il 30 giugno 2022 (per gli IACP, le date slittano rispettivamente al 30 giugno 2023 in caso di interventi effettuati al 60% entro il 31 dicembre 2022;
- la proroga al 30 giugno 2022 del Superbonus per i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni terremotati ex DL 189/2016. A tale categoria di edifici sono poi aggiunti anche i fabbricati ubicati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il Superbonus 110 % sarà sfruttabile per ogni lavoro che migliori il transito di persone portatrici di handicap e over 65, come interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.
Per gli edifici plurifamiliari, saranno validi per il bonus i lavori presso più edifici, precisamente quelli da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone.
Il Bonus è ora valido per le riparazioni presso gli edifici che hanno subito danni da un sisma a partire dal 2008, a patto che il danno sia stato sviluppato durante lo stato di emergenza.
Totalmente cambiati i limiti di spesa per quanto riguarda le colonne di ricarica per le auto elettriche, che rientrano nel bonus se realizzati assieme ad uno degli interventi trainanti, seguendo i tre seguenti limiti di spesa:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine